Sportello informativo amianto

Ultima modifica 22 luglio 2023

Argomenti :
Gestione rifiuti
Cos'è

Struttura funzionale, generalmente operative nei comuni, che assolve alla funzione di informare ed assistere i cittadini : a) sull’adozione di misure preventive da porsi in essere per gestire il rischio amianto; b) sugli obblighi previsti dalla vigente normativa.

Gli obiettivi

Rispondere alle esigenze e necessità dell’utenza nell’interesse della collettività. Corretta informazione mirata a ridurre il rischio da esposizione alle fibre di amianto. Creare un anello di congiunzione tra gli Enti preposti alla tutela sanitaria ed ambientale e i cittadini.

Le funzioni

Attività di informazione e assistenza al cittadino. Gestione degli esposti. Attività di censimento. Misure da adottare nel caso di detenzione manufatti contenenti amianto. Raccordo con gli Enti di controllo.

I requisiti

Personale specificatamente individuato e formato sulle problematiche e sulle normative inerenti l’amianto.

In breve

Gli sportelli Informativi Amianto costituiscono un elemento cardine per la prevenzione delle patologie amianto – correlate, incentivando l’informazione e garantendo una sempre maggior sensibilizzazione-consapevolezza della popolazione sui rischi da esposizione alle fibre e sulle misure preventive da intraprendersi.

Amianto: storia e motivi del successo

L’amianto si trova in natura sottoforma di minerale naturale – silicati diffusi e a matrice fibrosa.

Sicuramente il basso costo di estrazione e lavorazione e le buonissime proprietà chimico-fisiche  prodotti resistenti, fonoassorbenti e termoisolanti => hanno portato ad un notevole utilizzo, sotto varie forme, nel settore dell’industria e nelle costruzioni (civili e industriali), ma anche nel settore trasporti (aereo – navale - ferroviario) e della produzione di prodotti ed utensili domestici, ecc., usato anche per le massicciate ferroviarie.

Nei vari manufatti la presenza di amianto può variare dal 1% al 98%.

Piemonte e Lombardia sono le regioni italiane più a rischio (impianti Eternit a Casale M.to e Fibronit a Broni – l’impianto di Casale M.to attivo 1907-1986 è stato uno dei più grandi in assoluto).

In Italia massima produzione e uso di amianto: negli anni ‘70-‘80 con dismissione a seguito L. 257/ 1992 che ne ha vietato produzione e commercializzazione.

Pericolo amianto - malattie

E’ risaputo, ormai da anni, che le fibre di amianto sono cancerogene - sono molto piccole < 3micron di diametro - per cui sono inalabili e l’esposizione continuativa può comportare il rischio di malattie spesso gravi/mortali come nel caso del carcinoma polmonare o del mesotelioma pleurico o meno gravi come nel caso delle placche pleuriche o asbestosi.

Le malattie amianto correlate in Piemonte sono molte rispetto ad altre realtà nazionali, purtroppo, manca ancora la consapevolezza della pericolosità di queste fibre anche perché la latenza di una malattia può arrivare a 30-40 anni.

Detenzione amianto - obblighi

È opportuno dire che la presenza di amianto non equivale per forza ad esposizione e quindi a rischio per la salute, a condizione, però, che vengano seguite le vigenti normative in materia sia nel campo lavorativo che nell’ambito privato.
Con il D.M. 6/9/94 sono stati previsti OBBLIGHI specifici per i proprietari di immobili singoli (case), per gli amministratori condominiali, nonché per i datori di lavoro.

  • In caso di presenza di amianto a matrice friabile = obbligo comunicazione ASL
  • In caso di presenza di amianto a matrice compatta/coperture = obbligo di redazione del “programma di custodia e manutenzione”, da aggiornare periodicamente (per inottemperanza possibili sanzioni da 7-35 milioni di lire – L.257/92 art.15, c.2)

Si tratta di un documento, redatto da persona competente, con valutazione circa lo stato del materiale, che prevede una ispezione visiva con descrizione, eventuali analisi, cautele e misure di sicurezza adottate al fine di ridurre al minimo il rischio.

Con la legge regionale n.30/2008, art. 9 è stato previsto per tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari di edifici e manufatti contenenti amianto, di comunicare tale presenza all’A.S.L. competente per territorio.

Con la recente approvazione del piano regionale amianto 2016-2020, avvenuta con D.C.R. n. 124-7279 del 01.03.2016 e successiva D.G.R. n. 58-4532 del 29.12.2016, sono state definite le modalità di trasmissione della suddetta comunicazione (vedere l'allegato "Scheda per la comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30-2008", per poterlo compilare è necessario scaricarlo sul proprio PC)

Bonifica coperture - perché, quando e come

Perché le fibre di amianto sono pericolose per la salute. Anche se spesso si sente dire "le lastre sono in buone condizioni e quindi non sono fonte di pericolo”, è invece verificato da studi specifici che già dopo pochi anni di esposizione il materiale comincia a deteriorarsi con possibile rilascio di fibre.

Quando è in cattive condizioni. I segnali che denunciano il deterioramento sono: 1) presenza di rotture/crepe; 2) presenza di muschi e licheni; 3) Riduzione dello spessore della lastra; 4) affioramenti di fibre; 5) presenza nelle gronde di polverino/residui di fibre.

I fabbricati abbandonati sono una sicura fonte di pericolo

In sintesi i possibili interventi di bonifica:

  • Rimozione: previa redazione di un piano di lavoro da inviare all’Asl – rimozione con successiva stesa leggera di vernice sulle lastre (entrambe le facciate) – invio a smaltimento/discarica dopo averle avvolte in telo plastico perfettamente chiuso. (PROBLEMA RISOLTO DEFINITIVAMENTE)
  • Incapsulamento: stesa di fissativo - vernici certificate (2 mani di colore diverso) con caratteristiche previste da apposito decreto legge. (trattamento temporaneo e di solito incompleto - rimane l'obbligo del piano di custodia e manutenzione - posticipa solo la rimozione)
  • Sovracopertura: nuova copertura su esistente in eternit
  • Confinamento: altro sistema che però non riguarda le coperture.

Le ditte che operano nel settore devono essere iscritte all’Albo gestori rifiuti CAT. 10/A e/o 10/B.

Autorimozione

Un singolo privato può effettuare l’autorimozione ma solo di manufatti di civile abitazione a matrice compatta e presenti all’esterno (una canna fumaria all’interno casa = NO). Devono essere seguite delle precise indicazioni - previste nella DGR 18 dicembre 2013 n.25-6899 - che in sintesi sono:

  • può farlo solo il proprietario
  • deve fare preventiva comunicazione all’ASL con apposito modello
  • al massimo può rimuovere coperture di 30 mq. lavorando ad una altezza massima da terra di 2 mt.
  • deve adottare le precauzioni del caso ed adottare dispositivi di protezione monouso
  • deve fare trattamento con vernici a spruzzo prima della rimozione e, successivamente, isolare le lastre su un bancale con telo plastico, applicando alla fine una apposita etichetta (“a”), prima di consegnare il materiale a ditta autorizzata per invio a smaltimento
  • entro 30gg. dall’avvenuto invio a smaltimento occorre comunicare all’ASL (con ricevute impianto finale) il completamento lavori
  • il tempo massimo per il completamento dell’intera procedura è pari a 90 giorni

Esposti e segnalazioni

Gli esposti relativi alla presenza di coperture in cemento amianto negli edifici sono regolati dalla DGR 18 dicembre 2012.

Stante la potenziale ricaduta sulla salute pubblica, dovuta al rilascio di fibre di amianto nel caso di materiali in cattivo stato di conservazione, gli esposti vanno inviati al SINDACO quale Autorità Sanitaria Locale.

A seguire il Sindaco provvede alla trasmissione della segnalazione all’Arpa – Ente preposto alla tutela ambientale e all’ASL ( attraverso i propri Servizi - Sisp e Spresal - si occupa della salute pubblica e negli ambienti di lavoro) che devono effettuare le verifiche del caso e proporre al Sindaco l’emissione di eventuali provvedimenti.

Allegati
Amianto_Arpa L'amianto negli edifici

(*) Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899

Approvazione delle Indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantita' di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini

(**) Fac simile esposto copertura presumibilmente contenente amianto

(***) Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 58-4532

Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell’art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016 - 2020 approvato con D.C.R.  1 marzo 2016, n.124-7279.

Scheda per la comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008
17-12-2022

Allegato formato pdf


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