Registro degli oggetti e documenti smarriti

Ultima modifica 27 luglio 2023

Argomenti :
Polizia
Elenco degli oggetti attualmente disponibili presso la Centrale operativa della Polizia Municipale

I legittimi proprietari dei beni ritrovati possono contattare l'ufficio della Polizia Municipale per la restituzione degli oggetti.

  • Oggetto: telefoni cellulari    
    Descrizione: ritrovati n. 3 cellulari nel centro abitato con codice bloccato, di cui uno con custodia colorata
    Note: -
  • Oggetto: denaro
    Descrizione: ritrovato nel centro storico un'ingente somma di denaro
    Note: -
  • Oggetto: preziosi
    Descrizione: catenina, anello, spilla, bracciale
    Note: -
  • Oggetto: portafogli
    Descrizione: portafogli di vario colore e forma
    Note: -
  • Oggetto: chiavi
    Descrizione: chiavi di veicoli e di casa
    Note: -
  • Oggetto: biciclette
    Descrizione: da donna, da tempo libero
    Note: -
  • Oggetto: borsa da donna
    Descrizione: borsa da donna con borchie metalliche
    Note: -
Oggetti rinvenuti

(Codice Civile _ Libro III, Proprietà, Capo III, Sezione I “dell’occupazione e dell’invenzione”).

art. 927 C.C. Cose ritrovate

"Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento".

art. 928 C.C. Pubblicazione del ritrovamento

"Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta".

art. 929 C.C. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

"Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse".

Art. 930 C.C. Premio dovuto al ritrovatore

"Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.  Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (ora € 5,16), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento".


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