Fondi per interventi sugli edifici di culto

Ultima modifica 21 ottobre 2023

Leggi di riferimento

Legge n. 15 del 07 marzo 1989 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 1989).

La Legge Regionale 7 marzo 1989, n. 15 “Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso” disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti.
In particolare la legge prevede:

  • specifica individuazione nei P.R.G. dei Comuni di aree da destinarsi ad edifici religiosi individuate sulla base delle esigenze locali e assegnazione delle stesse con deliberazione motivata del Consiglio Comunale alle varie confessioni religiose che ne abbiano presentato istanza, in relazione alla loro presenza
  • utilizzo da parte dei Comuni dei fondi derivanti da proventi ed oneri di urbanizzazione secondaria per interventi di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche, nonché per opere di nuova realizzazione; in questo caso gli interventi sono ammissibili solo se le nuove opere sono poste in aree territoriali che presentino significativiincrementi di popolazione
  • contributi regionali per il restauro e il risanamento conservativo di edifici di culto, per opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo e, prioritariamente, ad integrazione dell’intervento disposto dal Comune

Beni ammissibili a contributo

Sono da ritenersi sedi di culto le chiese, le case parrocchiali, i luoghi di catechesi per la religione cattolica e gli edifici corrispondenti per le altre confessioni religiose che abbiano stipulato con lo Stato Italiano le intese previste dal 3°comma dell’art. 8 della Costituzione, pur in pendenza della legge di approvazione.

Per quanto concerne la religione cattolica sono da ritenersi ammissibili a contributo tutti gli edifici di culto elencati nei Decreti Vescovili o Arcivescovili ed in particolare le chiese parrocchiali, le chiese ex parrocchiali, le chiese di confraternite registrate, le chiese di enti vari registrati, le cappelle censite e comprese nel Decreto Vescovile, le chiese di enti locali territoriali, in tutti i casi è essenziale l’apertura al culto pubblico.

Restano invece escluse le cappelle non censite, le cappelle di proprietà privata o di istituti religiosi e comunque tutti gli edifici che per qualsiasi motivo non sono aperti al pubblico culto.

Analoghi criteri saranno applicati per le altre religioni.

Modalità della presentazione delle domande

Le istanze devono essere presentate al Comune entro e non oltre il 31 ottobre.

Le domande devono essere presentate dal Legale Rappresentante della confessione religiosa e cioè dal Legale Rappresentante della persona giuridica registrata nelle diverse casistiche, presso i competenti uffici del Tribunale; le domande dovranno altresì essere autorizzate a norma dei regolamenti interni delle stesse confessioni: Ordinario Diocesano per i Cattolici, Moderatore della Tavola Valdese per i Valdesi, Rabbino per la Comunità Ebraica, ecc..

Le domande, in bollo ed in duplice copia, che potranno contenere anche programmi di intervento pluriennale, dovranno essere presentate ai Comuni, corredate dai seguenti elaborati tecnici e progettuali atti a documentare l’intervento stesso

  • descrizione dell’intervento
  • relazione illustrativa comprensiva dei cenni storici
  • computo metrico estimativo o, per gli interventi di modesto rilievo, preventivo di spesa
  • eventuali elaborati grafici
  • documentazione fotografica essenziale relativa all’insieme monumentale e specifica dell’oggetto di intervento
  • piano finanziario dell’opera che evidenzi sia i costi che la relativa copertura assicurata da finanziamento proprio (parrocchiale, diocesano, privato, etc.) e/o di eventuali altri enti

Inoltre, per le domande relative a nuove costruzioni

  • relazione sulle motivazioni demografiche e di sviluppo urbanistico che supportino la richiesta di intervento

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