Domanda di pubblicazione matrimonio

Ultima modifica 27 luglio 2023

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Matrimonio

Per sposarsi, sia con rito civile che con rito concordatario, occorre richiedere le pubblicazioni di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei nubendi (i futuri sposi), indipendentemente da dove si celebrerà il matrimonio.

Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, rendendo nota a chiunque la volontà dei futuri sposi e permettendo ai terzi legittimati di opporsi.

Condizioni inderogabili per poter contrarre matrimonio
  • diversità di sesso
  • età superiore ai 18 anni (riducibile a 16 con autorizzazione del Tribunale per i Minorenni)
  • mutuo consenso
  • capacità intellettiva
  • libertà di stato
  • mancanza di particolari vincoli di parentela o affinità
  • inesistenza di delitto
Dove e quando si ricevono le pubblicazioni di matrimonio

Le pubblicazioni di matrimonio si ricevono esclusivamente su prenotazione presso l'Ufficio di Stato Civile in Piazza Risorgimento n. 1 Alba , nei seguenti giorni ed orari:

  • martedì: 9-12:30
  • mercoledì: 9-12:30
  • giovedì: 9-12:30 e 14:30-16:30
  • venerdì: 9-12:30
  • sabato: 8:30-11

Non si effettuano pratiche di pubblicazione di matrimonio il lunedì ed il sabato oltre le ore 11.

Per informazioni, nonché per effettuare telefonicamente la prenotazione, è possibile contattare il recapito telefonico 0173 292 439 o 0173 292 215.

Avvio del procedimento

La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi i nubendi presentandosi personalmente all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove uno di loro ha la residenza, senza la presenza di eventuali testimoni.

In casi eccezionali e debitamente motivati può altresì presentare la richiesta:

  • uno solo dei nubendi, con idonea procura speciale a eseguire le pubblicazioni, redatta su carta semplice e firmata dal nubendo assente, nonché copia del documento di identità del nubendo assente
  • una terza persona, con idonea procura speciale a eseguire le pubblicazioni, redatta su carta semplice e firmata da entrambi i nubendi, nonché le copie dei documenti di identità dei nubendi assenti
Documenti da presentare

Preventivamente alla richiesta di pubblicazioni, uno dei due nubendi che sia a conoscenza di tutti i dati anagrafici degli interessati deve presentarsi all’Ufficio di stato civile negli orari di apertura sportello, per fare richiedere dall’Ufficiale di Stato Civile ai Comuni di residenza e di nascita dei nubendi le relative certificazioni al fine di verificare l'esattezza delle dichiarazioniche i nubendi renderannonel verbale di pubblicazione di matrimonio.

Quando la documentazione sarà acquisita, verrà fissato un appuntamento nei giorni e negli orari sopra indicati e nel giorno stabilito ciascun nubendo deve presentarsi all'Ufficio di Stato civile munito di un valido documento di identità, nonché con una marca da bollo da 16 € se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Alba, oppure con due marche da bollo da € 16,00 se uno degli sposi è residente in un altro Comune italiano (se entrambi i nubendi sono cittadini stranieri non residenti in Italia, non è previsto il pagamento di alcuna imposta di bollo) per la firma del verbale di pubblicazioni di matrimonio.

Documenti da presentare in casi particolari

Alcuni documenti non sono acquisibili dall'Ufficio di Stato civile e devono essere obbligatoriamente prodotti dagli interessati:

  • Matrimonio religioso concordatario: richiesta di pubblicazione da parte del parroco
  • Matrimonio con rito acattolico: richiesta di pubblicazione da parte del Ministro di Culto (si tratta del rito Ebraico, Valdese, Chiese Cristiane Avventiste, Assemblee di Dio in Italia, Congregazione dei Testimoni di Geova)
  • Nubendo minorenne: se ha compiuto i 16 anni serve il Decreto di ammissione al matrimonio da richiedersi al Tribunale per i Minorenni nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
  • Nubendi parenti o affini: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
  • Nubenda vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
  • Nubenda divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento dalla quale siano evidenziabili alcune casistiche previste dalla legge per poter derogare tale termine; in mancanza, dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
  • Riduzione o dispensa dei termini di pubblicazione: decreto di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
  • Nubendi residenti all'estero: se entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) la pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo di loro è residente all'estero (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente ad Alba, le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. E' comunque suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio
  • Nubendi cittadini stranieri: si veda il paragrafo sottostante

inoltre

  • Se uno dei nubendi vorrà procedere, nell'atto di matrimonio, al riconoscimento di figli naturali avuti in precedenza con l'altro nubendo, l'Ufficio di Stato civile dovrà essere prontamente informato di tale intenzione, al fine di acquisire d'ufficio i documenti necessari, verificare la presenza di possibili cause ostative, infomare i nubendi della necessità di produrre eventuali documenti non acquisibili d'ufficio.
Documenti da presentare per i cittadini stranieri

Il cittadino straniero che vuole effettuare le pubblicazioni di matrimonio deve presentare i seguenti documenti:

  • Carta di identità italiana (se residente in Italia) o passaporto straniero in corso di validità
  • Nulla-osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche o consolari in Italia, con firma dell'Ambasciatore o Console legalizzata dalla Prefettura
  • Un valido titolo di soggiorno che sia idoneo a dimostrare la regolarità del cittadino straniero sul territorio italiano (si veda in proposito quanto necessario rispettivamente per il cittadino extracomunitarioe per il cittadino comunitario)

Con riferimento ai requisiti che la documentazione straniera deve possedere per avere validità in Italia (es. necessità di legalizzazione, traduzione, apposizione di Apostille, ecc.), si invita a consultare questa breve guida esplicativa.

Il nulla-osta deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio e stato civile del nubendo, nonché le generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio o di vedovanza (se tale data non è indicata nel nulla osta, è necessario esibire copia della sentenza di divorzio o certificato di morte del coniuge).

Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita del richiedente o idonea certificazione rilasciata dal proprio Consolato in Italia.

Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta o nelle altre certificazioni citate coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.

Lo straniero che risulta rifugiato politico deve presentare:

  • certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma
  • atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale e riguardante il rispetto delle condizioni che non possono essere provate con idonea certificazione
  • documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico
  • documento d'identità valido

Lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un interprete maggiorenne (munito di valido documento di riconoscimento) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio.

In virtù di appositi accordi internazionali, i cittadini dei Paesi stranieri sotto riportati presentano una disciplina diversa rispetto a quella generica:

  • per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica di Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia), serve il certificato di capacità matrimoniale (invece del "generico" nulla-osta), redatto su modello plurilingue, esente da qualsiasi formalità, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia
  • per i cittadini svedesi residenti in Svezia, il nulla-osta sarà rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe di residenza svedese; tale documento dovrà pervenire all'Ufficio di stato civile debitamente tradotto e apostillato
  • per i cittadini norvegesi, ovunque siano residenti, il nulla-osta è rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe del Comune di residenza norvegese, direttamente in lingua italiana, oppure in norvegese con traduzione effettuata dal traduttore giurato in Norvegia. Su tale documento verrà apposta l'Apostilla
  • per i cittadini statunitensi, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare degli USA competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità negli USA (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino statunitense è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti al notaio, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto negli USA, nulla osta al matrimonio che intende contrarre
  • per i cittadini australiani, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare australiana competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità in Australia (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino australiano è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti all'Ufficiale dello stato civile italiano, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre
  • per i cittadini polacchi, competente al rilascio del nulla-osta è il capo dell'Ufficio di Stato civile polacco, a meno che il cittadino polacco residente all'estero non abbia mai avuto la residenza in Polonia, non sia in grado di risalire all'ultimo Comune di residenza polacco, o sia espatriato prima del compimento del 16° anno di età, casi in cui il documento viene rilasciato dall'Autorità diplomatica o consolare polacca in Italia. In ambedue i casi, il nulla-osta è esente da legalizzazione e da qualsiasi altra formalità
  • per i cittadini moldavi, il certificato attestante l'assenza degli impedimenti a contrarre matrimonio in Italia rilasciato dal servizio di Stato Civile presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia (tale certificato dovrà pervenire all'Ufficio di stato civile tradotto e apostillato)
Esposizione delle pubblicazioni

Completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune; provvede inoltre a richiederne l'esposizione presso l'eventuale altro Comune di residenza di uno dei due nubendi.
Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi; seguono poi 3 giorni liberi per eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà quindi essere celebrato, in qualsiasi Comune italiano, non oltre 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. Decorso tale termine senza che il matrimonio sia stato celebrato, le pubblicazioni perdono di efficacia.

Conclusione del procedimento

Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare con rito cattolico o acattolico, l'Ufficio di Stato civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco, oppure l'autorizzazione per il Ministro di Culto. In entrambi i casi, i nubendi interessati provvederanno a recapitare il documento al Parroco o Ministro di Culto.

Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile in Alba sarà necessario concordare la data con l'Ufficio di stato civile (si veda a tale proposito il regolamento Disciplinare comunale per la celebrazione  dei matrimoni civile).

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, l'Ufficio di Stato civile, al termine della procedura, consegnerà ai nubendi la relativa richiesta per la celebrazione del matrimonio da recapitare al Sindaco del Comune prescelto.

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro Comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Costi

Nessuno, a parte le marche da bollo, come meglio specificato sopra.

Normativa di riferimento
  • D.P.R. 3.11.2000 N. 396, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"
  • Codice Civile, articoli 84 e seguenti
  • Legge n. 94/2009, "Disposizioni in materia di sicurezza"

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