Denunce cemento armato

Ultima modifica 3 agosto 2024

Normativa di riferimento

Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

Legge Regionale n. 44 del 26 Aprile 2000 e n. 5 del 15 Marzo 2001, in attuazione del Decreto Legislativo n. 112/98: trasferimento delle competenze agli Enti Locali.

Procedura

Le opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica devono essere denunciate dal costruttore, mediante trasmissione allo Sportello Unico dell'Edilizia, prima del loro inizio.

Le denunce strutturali dovranno essere trasmesse mediante Sportello Unico Digitale, utilizzando l'apposita modulistica.

I diritti di segreteria, secondo la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2005, corrispondono a:

  • Denunce opere in Cemento Armato normale e prefabbricato ed a struttura metallica (legge 1086/71): 100% delle voci corrispondenti alla pratica edilizia cui inerisce
  • Collaudi opere in Cemento Armato normale e prefabbricato ed a struttura metallica (legge 1086/71): € 52,00

Gli stessi dovranno essere versati tramite PagoPa.

 

La Regione Piemonte ha rilasciato, con nota prot. n. 27263 del 30/05/2024, la comunicazione di attivazione portale MUDE OPEN per la ricezione delle denunce sismiche di competenza degli uffici tecnici regionali, a partire dal 01/07/2024.


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