CAPO I

 

FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

 

 

ART. 1

Finalità

 

1.      Il presente Regolamento disciplina l’uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere nonché la concessione del patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

 

 

CAPO II

 

LO STEMMA

 

 

ART. 2

Descrizione dello stemma

 

1.      Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 settembre 2003 così descritto: “d’argento alla croce di rosso, dalle lettere A.L.B.A.  maiuscole romane, di nero. Lo scudo è cimato da corona comitale e accollato a due rami d’alloro e di quercia passati in croce di S. Andrea”.

 

 

ART. 3

Uso Civico

 

1.      Lo stemma identifica il Comune di Alba e lo scudo deve essere sempre accompagnato con la dicitura a lettere maiuscole: “CITTA’ DI ALBA” posta sotto lo scudo e, nella parte sottostante, con la dicitura posta tra parentesi “Provincia di Cuneo” e l’ulteriore indicazione “Medaglia d’oro al V.M.”, onorificenza concessa con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1949, registrato alla Corte dei Conti il 27.11.1949.

 

2.      La dicitura “CITTA’ DI ALBA” (corrispondente a quella di “Comune di Alba”) identifica sia il territorio comunale, che l’Amministrazione comunale nel suo complesso, nonchè il Comune e gli organi amministrativi dell’Ente, secondo i principi fissati dalle leggi e dallo Statuto comunale.

 

 

ART. 4

Riproduzione dello stemma

 

1.      Lo stemma del Comune, con le diciture sopra indicate, viene riprodotto:

-          sulla carta e sugli atti d’ufficio;

-          sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Alba;

-          sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune di Alba:

-          sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;

-          sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;

-          sugli automezzi comunali;

-          sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza;

-          sul sito internet del Comune;

-          su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma.

 

2.      L’uso dello stemma è riservato al Comune.

Può essere confermato l’uso, in via del tutto eccezionale, ad aziende albesi che ne facciano uso già da tempo immemorabile ed il cui prodotto rechi prestigio alla città e non rivesta scopi meramente commerciali.

Potrà essere autorizzato l’utilizzo dello stemma in favore di Enti ed associazioni che abbiano sede nel Comune di Alba e perseguano scopi culturali, sociali, scientifici, al fine di pubblicizzare iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio della Città di Alba e che rivestano interesse  rilevante per il Comune.

Non può essere concesso l’uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro, fatti salvi i casi di cui al 2° paragrafo del presente comma.

 

3.      L’utilizzo da parte delle aziende ed associazioni, di cui al precedente comma, dovrà essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del Dirigente competente.

 

4.      L’uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall’uso stesso sia arrecato danno, nocumento o disonore per la Città e per l’Amministrazione comunale, comporterà l’immediata revoca determinata con provvedimento del Dirigente competente.

 

 

CAPO III

 

IL GONFALONE

 

 

ART. 5

Descrizione del gonfalone

 

1.      Il Gonfalone del Comune di Alba è costituito da drappo in velluto color porpora di un metro per due. Sul recto è caricato nel centro dello stemma civico; sovrasta lo stemma la corona comitale. Sul verso è riportata la frase latina “Rubram cur gerit ALBA crucem? Est quod sanguine fusa, quam quod foederibus falleret illa fidem. Si tentas iterum causam est, quod nouit amoris esse crucem solium, statque in amore rubor” tratta dalla tavola seicentesca custodita nell’ufficio del Sindaco, e sono riprodotti i simboli dei quattro evangelisti le cui iniziali formano il nome di ALBA: Angelo (Matteo), Leone (Marco), Bue (Luca), Aquila (Giovanni).

Il gonfalone è decorato di medaglia d’oro al Valor Militare conferita con decreto del Presidente della Repubblica del 12.10.1949.

Il gonfalone è sospeso mediante un bilico mobile ad un’asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bollette poste a spirale e terminata in punta da una freccia, sulla quale è riprodotto lo stemma e sul gambo il nome della Città.

 

2.      Il gonfalone è ordinariamente custodito nella “Sala della Resistenza” del Palazzo Comunale.

 

 

ART. 6

Uso del gonfalone

 

1.      Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all’interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali, il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea.

 

2.      Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per la partecipazione ad iniziative promosse da privati, persone fisiche o giuridiche, è altresì necessario che le stesse siano patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali.

 

3.      Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l’Amministrazione comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:

-          Festa della Pace (1 gennaio)

-          Festa del S. Patrono (10 agosto)

-          Anniversario della Liberazione (25 aprile)

-          Festa del Lavoro (1 maggio)

-          Festa della Repubblica (2 giugno)

-          Festività del Corpus Domini

-          Festa dell’Unità Nazionale (4 novembre)

-          Lutto cittadino, regionale o nazionale

-          Cerimonie di gemellaggio

-          Cerimonie organizzate dal Comune

-          Cerimonie ufficiali di altri enti ed istituzioni a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare

-          Cerimonie funebri di ex Sindaci, Amministratori in carica e cittadini insigniti di medaglia d’oro della Città.

 

 

CAPO IV

 

LA FASCIA TRICOLORE

 

 

ART. 7

Fascia tricolore

 

1        Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.

 

2        L’uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l’uso di tale distintivo esclusivamente da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

 

 

CAPO V

 

BANDIERE

 

 

ART. 8

Bandiera comunale

 

1        La bandiera del Comune di Alba è costituita da drappo bianco con croce rossa.

 

 

ART. 9

Esposizione delle bandiere all’esterno del Palazzo Municipale

 

1        All’esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale.

 

2        In aggiunta alla bandiera nazionale, europea e regionale, è esposta all’esterno del Palazzo Municipale la bandiera del Comune di Alba nelle giornate di riunione del Consiglio Comunale e in occasione delle feste nazionali e religiose previste dalla legge.

 

3        In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all’esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.

 

4        Le bandiere dovranno essere nelle ore notturne adeguatamente illuminate.

 

5        Il Sindaco può autorizzare l’esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

 

 

ART. 10

Esposizione delle bandiere all’interno del Palazzo Municipale

 

1        All’interno del Palazzo Municipale le bandiere nazionale, regionale, dell’unione europea e della città sono quotidianamente esposte nell’Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.

 

2        In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.

 

3        Il Sindaco può autorizzare l’esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 11

Modalità di esposizione delle bandiere

 

1        Le bandiere devono essere usate in modo proprio e dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d’uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

 

2        Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.

 

3        Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all’osservatore.

 

4        Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all’osservatore.

 

5        Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz’asta, o recare all’estremità superiore dell’inferitura due strisce di velo nero.

 

6        Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

 

 

CAPO VI

 

RESPONSABILE

 

 

 ART. 12

Responsabile dell’applicazione del Regolamento

 

1        Con decreto del Segretario generale, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, viene individuato il funzionario responsabile della corretta esposizione delle bandiere e della regolare applicazione dei capi da II a V del presente regolamento.

 

 

CAPO VII

 

CONCESSIONE DI PATROCINIO

 

 

ART. 13

Finalità

 

1        Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di Alba delle iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, non aventi scopo di lucro, le quali dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione: “con il patrocinio della Città di Alba”.

 

2        Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni che si svolgono nell’ambito del territorio comunale ed, in via eccezionale, al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato alla città ed al territorio albese.

 

 

ART.14

Presentazione delle domande

 

1        Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l’indicazione dei soggetti richiedenti.

 

2        Le domande di patrocinio sono trasmesse al Sindaco di norma almeno il  (entro il) mese antecedente la data di svolgimento dell’iniziativa. La richiesta viene istruita dall’Ufficio competente e la relativa proposta di concessione sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale.

 

 

ART. 15

Concessione del patrocinio

 

1        Il patrocinio è concesso a :

 

a)     enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private che, per notorietà  e struttura sociale diano garanzia di carattere e validità dell’iniziativa.

b)     soggetti privati di chiara fama e prestigio.

 

2        Non è ammessa la concessione del patrocinio a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

 

3        Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o ad interventi di supporto organizzativo o logistico.

 

4        L’eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

 

5        I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio della Città di Alba.

 

6        Il patrocinio può essere concesso in riferimento a singole iniziative e non, genericamente per tutte o per più iniziative promosse dallo stesso soggetto.

 

 

CAPO VIII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

ART. 16

Entrata in vigore

 

1        Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni.