CITTÀ DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

______________

 

Medaglia d'Oro al V. M.

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE

 

per la

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

 

 

 

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento_ 3

Articolo 2 - Ambito d’applicazione_ 3

Articolo 3 - Criteri, modalità e limiti per la definizione degli obblighi tributari non adempiuti 3

Articolo 4 - Criteri, modalità e limiti per la definizione degli atti d’imposizione notificati e non divenuti definitivi 3

Articolo 5 – Definizione agevolata dell’Imposta comunale sulla pubblicità / diritto sulle pubbliche affissioni, della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e della TARSUG_ 4

Articolo 6 – Verifica della definizione agevolata_ 4

Articoli 7 – Entrata in vigore e durata_ 4

 


Articolo 1- Oggetto del regolamento

1.        Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata degli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti e degli atti d’imposizione non ancora divenuti definitivi, nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 13 della Legge 27.12.2002, n.289 e dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, per i tributi e con i criteri, le modalità e la durata di cui agli articoli seguenti.

 

Articolo 2- Ambito d’applicazione

1.        Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:

 

Articolo 3- Criteri, modalità e limiti per la definizione degli obblighi tributari non adempiuti

1.        Il contribuente che intende regolarizzare obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, può definire i medesimi, di sua iniziativa, denunciando e versando l’importo relativo ad ogni singolo tributo, maggiorato della sanzione ridotta del 3,75% e degli interessi, con decorrenza dalla data di scadenza originaria fino alla data di effettivo pagamento, calcolati in misura pari al tasso di interesse legale in vigore, incrementato di 0,5 punti percentuali.

 

2.        Il contribuente deve presentare, distintamente per ogni singolo tributo e con le modalità previste dalle vigenti normative, dichiarazione/denuncia ed allegare alla stessa copia delle ricevute di versamento, riportando il dettaglio degli importi (tributo, sanzioni, interessi ed eventuali spese accessorie).

 

3.        Il contribuente che intende regolarizzare obblighi tributari che non comportano la presentazione di dichiarazione/denuncia, provvede ad effettuare il versamento ed a darne comunicazione scritta all’ufficio, indicando gli elementi fondamentali per l’individuazione del soggetto, del tipo di tributo, dell’annualità di riferimento, del dettaglio degli importi (tributo, sanzioni, interessi ed eventuali spese accessorie) e provvede ad allegare copia della ricevuta di pagamento.

 

4.        Nel caso in cui la definizione riguardi più anni d’imposta, i relativi pagamenti possono essere effettuati, per ogni singolo tributo, con le seguenti modalità:

a.       con distinti versamenti, uno per ogni annualità;

b.       con unico versamento comprensivo di tutte le somme dovute; in tal caso alla ricevuta di pagamento deve essere allegato un prospetto riepilogativo riportante la suddivisione analitica delle singole voci per ogni annualità.

 

5.        Sono escluse dalla presente definizione tutte le richieste e le attestazioni tendenti ad ottenere agevolazioni tributarie, di qualsiasi natura esse siano (riduzioni, esenzioni,  ecc.).

 

Articolo 4 - Criteri, modalità e limiti per la definizione degli atti d’imposizione notificati e non divenuti definitivi

1.        Il contribuente a cui sono stati notificati atti d’imposizione, non ancora divenuti definitivi e non impugnati, può beneficiare della definizione agevolata degli stessi, che consiste nell’applicazione delle sanzioni nella misura unica del 3,75%. Il nuovo dovuto deve essere versato singolarmente per ogni atto,  prima che lo stesso diventi definitivo, dandone contestuale comunicazione all’ufficio (specificando il dettaglio degli importi per tributo, sanzioni, interessi ed eventuali spese accessorie).

 

2.        Il contribuente che ha impugnato in primo grado atti d’imposizione notificati, può beneficiare della definizione agevolata degli stessi, che consiste nell’applicazione delle sanzioni nella misura unica del 3,75%. Il nuovo dovuto deve essere versato singolarmente per ogni atto,  entro il giorno precedente a quello fissato per la prima udienza, dandone contestuale comunicazione all’ufficio (specificando il dettaglio degli importi per tributo, sanzioni, interessi ed eventuali spese accessorie) ed all’organo giudicante (per cessata materia del contendere).

 

3.        Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente regolamento, gli atti d’imposizione per i quali è già stata emessa sentenza di primo grado.

 

Articolo 5 – Definizione agevolata dell’Imposta comunale sulla pubblicità / diritto sulle pubbliche affissioni, della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e della TARSUG

1.        Gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, quali dichiarazioni/denunce, moduli e versamenti, relativi all’Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, alla Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani giornaliera (TARSUG), sono effettuati a favore del Concessionario del servizio di riscossione ed accertamento.

 

Articolo 6 – Verifica della definizione agevolata

1.        Qualora siano riscontrate irregolarità od omissioni nella documentazione presentata per accedere alla definizione agevolata, l’ufficio richiede l’integrazione della stessa, da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del Comune. La mancata risposta entro i termini fissati ovvero la presentazione di documentazione errata, infedele o incompleta, comporta la nullità della definizione agevolata e l’irrogazione delle sanzioni nella misura massima prevista dalla legge.

 

Articoli 7 – Entrata in vigore e durata

1.        Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 ed esplica i suoi effetti fino al 31 dicembre 2008.

 

______________

 

 

Consulta on-line le tue pratiche ICI e Tassa Rifiuti

Torna alla pagina del Servizio Tributi