
CITTÀ DI ALBA
PROVINCIA DI
CUNEO
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Medaglia
d'Oro al V. M.
REGOLAMENTO
COMUNALE
per la
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI
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Sommario
Articolo 1 - Oggetto
del regolamento
Articolo 2 - Ambito
d’applicazione
Articolo 3 -
Criteri, modalità e limiti per la definizione degli obblighi tributari non
adempiuti
Articolo 6 – Verifica
della definizione agevolata
Articoli 7 – Entrata in
vigore e durata
1.
Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata degli obblighi
tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti e degli atti
d’imposizione non ancora divenuti definitivi, nell’ambito delle disposizioni di
cui all’art. 13 della Legge 27.12.2002, n.289 e dell’art. 52 del D.Lgs.
15.12.1997 n. 446, per i tributi e con i criteri, le modalità e la durata di
cui agli articoli seguenti.
1.
Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
1.
Il contribuente che intende regolarizzare obblighi tributari
precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, può definire i medesimi, di
sua iniziativa, denunciando e versando l’importo relativo ad ogni singolo
tributo, maggiorato della sanzione ridotta del 3,75% e degli interessi, con
decorrenza dalla data di scadenza originaria fino alla data di effettivo
pagamento, calcolati in misura pari al tasso di interesse legale in vigore,
incrementato di 0,5 punti percentuali.
2.
Il contribuente deve presentare, distintamente per ogni singolo tributo
e con le modalità previste dalle vigenti normative, dichiarazione/denuncia ed
allegare alla stessa copia delle ricevute di versamento, riportando il
dettaglio degli importi (tributo, sanzioni, interessi ed eventuali spese
accessorie).
3.
Il contribuente che intende regolarizzare obblighi tributari che non
comportano la presentazione di dichiarazione/denuncia, provvede ad effettuare
il versamento ed a darne comunicazione scritta all’ufficio, indicando gli
elementi fondamentali per l’individuazione del soggetto, del tipo di tributo,
dell’annualità di riferimento, del dettaglio degli importi (tributo, sanzioni,
interessi ed eventuali spese accessorie) e provvede ad allegare copia della
ricevuta di pagamento.
4.
Nel caso in cui la definizione riguardi più anni d’imposta, i relativi
pagamenti possono essere effettuati, per ogni singolo tributo, con le seguenti
modalità:
a.
con
distinti versamenti, uno per ogni annualità;
b.
con
unico versamento comprensivo di tutte le somme dovute; in tal caso alla
ricevuta di pagamento deve essere allegato un prospetto riepilogativo
riportante la suddivisione analitica delle singole voci per ogni annualità.
5.
Sono escluse dalla presente definizione tutte le richieste e le
attestazioni tendenti ad ottenere agevolazioni tributarie, di qualsiasi natura
esse siano (riduzioni, esenzioni, ecc.).
1.
Il contribuente a cui sono stati notificati atti d’imposizione, non
ancora divenuti definitivi e non impugnati, può beneficiare della definizione
agevolata degli stessi, che consiste nell’applicazione delle sanzioni nella
misura unica del 3,75%. Il nuovo dovuto deve essere versato singolarmente per
ogni atto, prima che lo stesso diventi
definitivo, dandone contestuale comunicazione all’ufficio (specificando il
dettaglio degli importi per tributo, sanzioni, interessi ed eventuali spese
accessorie).
2.
Il contribuente che ha impugnato in primo grado atti d’imposizione
notificati, può beneficiare della definizione agevolata degli stessi, che
consiste nell’applicazione delle sanzioni nella misura unica del 3,75%. Il
nuovo dovuto deve essere versato singolarmente per ogni atto, entro il giorno precedente a quello fissato
per la prima udienza, dandone contestuale comunicazione all’ufficio
(specificando il dettaglio degli importi per tributo, sanzioni, interessi ed
eventuali spese accessorie) ed all’organo giudicante (per cessata materia del
contendere).
3.
Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente
regolamento, gli atti d’imposizione per i quali è già stata emessa sentenza di
primo grado.
1.
Gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, quali
dichiarazioni/denunce, moduli e versamenti, relativi all’Imposta comunale sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, alla Tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani giornaliera (TARSUG), sono effettuati a favore del Concessionario
del servizio di riscossione ed accertamento.
1.
Qualora siano riscontrate irregolarità od omissioni nella
documentazione presentata per accedere alla definizione agevolata, l’ufficio
richiede l’integrazione della stessa, da effettuarsi entro trenta giorni dal
ricevimento dell’invito del Comune. La mancata risposta entro i termini fissati
ovvero la presentazione di documentazione errata, infedele o incompleta,
comporta la nullità della definizione agevolata e l’irrogazione delle sanzioni
nella misura massima prevista dalla legge.
1.
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 ed esplica i
suoi effetti fino al 31 dicembre 2008.
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