Il Comune di Alba con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 03/02/2010, nell’ambito del servizio di Tesoreria,ha approvato un accordo quadro con la società UBI Factor per la cessione dei crediti mediante “contratti di factoring” da parte delle imprese creditrici nei confronti del Comune. Ecco l’estratto del provvedimento:
La Giunta delibera:
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di approvare, nell’ambito del servizio di tesoreria, l’accordo quadro con la società UBI Factor, relativo alle principali condizioni contrattuali che verranno applicate alle operazioni di factoring concluse con imprese creditrici nei confronti di questo Comune, riportate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente e precisamente:
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valore minimo di ogni singola operazione: €. 25.000,00;
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plafond di credito concesso: €. 2.000.000,00;
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forma tecnica di utilizzo: factoring pro soluto;
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durata di ogni operazione di factoring: fino alla data di pagamento indicata dal Comune nella certificazione che non potrà essere superiore ai 18 mesi;
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durata condizioni proposte: fino al 31.12.2010, salvo rinnovo;
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ammontare del corrispettivo: 100% dell’importo del credito certificato dal Comune;
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tasso debitore: Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dell’1,50 per tutta la durata della dilazione;
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cessione da formalizzare mediante: scrittura privata autenticata da notaio con costi a carico del fornitore;
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commissione di factoring omnicomprensiva: 1,30 del valore nominale del credito su base annua parametrata alla durata della dilazione con un minimo dello 0,30.
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di dare atto che tale accordo costituisce un’opportunità aggiuntiva, da confrontarsi con quelle offerte dal mercato e che non vincola in alcun modo il creditore, che può rivolgersi ad un qualsiasi operatore finanziario;
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di dare atto che il Comune si impegna a rilasciare la certificazione ai sensi del Decreto del MEF del 19.05.2009, di certezza, liquidità ed esigibilità del credito anche ai sensi della circolare del MEF n.29 del 08.10.2009 fino a quando previsto dalla normativa ed a pagare entro la scadenza indicata nella medesima;
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di dare atto che gli oneri finanziari restano in ogni caso a carico dell’impresa creditrice, in quanto la stessa deve averne già tenuto conto in sede di offerta.
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