Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22.12.1998
Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 121 del 22.12.1999 e n. 108 del 21.12.2006
Sommario Articolo 1 - Oggetto 1 Articolo 2 - Terreni considerati non fabbricabili 1 Articolo 3 - Immobili degli enti non commerciali 2 Articolo 3 bis- Definizione delle pertinenze dell’abitazione principale – applicazione delle agevolazioni deliberate per l’abitazione principale alle relative pertinenze 2 Articolo 3 ter- Agevolazioni previste nelle deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni di imposta – presentazione di dichiarazioni 3 Articolo 4 - Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta 4 Articolo 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili 4 Articolo 6 - Versamenti dei contitolari 5 Articolo 7 - Differimento dei versamenti 5 Articolo 8 - Potenziamento dell'ufficio tributi 5 Articolo 9 - Vigenza 5 Articolo 10 - Formalità 5
- Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Titolo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, al fine di:
- dare soluzioni a problematiche particolari;
- semplificare gli adempimenti dei contribuenti e favorire l’equità fiscale;
- perseguire e ad evitare per quanto possibile, il fenomeno della "elusione fiscale";
- incentivare l’attività di accertamento.
- Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.
- Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono considerati non fabbricabili a condizione che:
- siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale; si considerano tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- sui medesimi persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola, da parte del soggetto passivo d’imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d’affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell’intero nucleo familiare, con riferimento all’anno solare precedente a quello di imposizione ICI. Il volume di affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 34, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si presume pari al limite massimo prescritto per il sopracitato esonero, stabilito dal medesimo art. 34, sesto comma, primo periodo, D.P.R. 633/72.
Articolo 3 - Immobili degli enti non commerciali
(articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 21.12.2006, in vigore dal 01.01.2007)
- L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi siano:
- utilizzati da un ente non commerciale;
- posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore ovvero da altro ente non commerciale.
- Qualora l’utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il contratto tra l’ente possessore e quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito, scritto e debitamente registrato. La previsione contrattuale di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra le parti, anche a titolo di rimborso spese, o di qualsiasi corrispettivo, anche in natura, non consentono l’applicazione dell’agevolazione.
- L’agevolazione, nel caso di cui al comma 2, decorre dal mese successivo a quello di registrazione del contratto.
- Nel caso di cui al comma 2 l’ente proprietario deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui ha inizio l’utilizzo dell’agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l’esenzione è applicata e dell’ente utilizzatore, nonché indicazione della decorrenza dell’applicazione, degli estremi del contratto ad uso gratuito e di quelli di registrazione, pena la decadenza dal beneficio.
Articolo 3 bis – Definizione delle pertinenze dell’abitazione principale – applicazione delle agevolazioni deliberate per l’abitazione principale alle relative pertinenze
(articolo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 22.12.1999, in vigore dal 01.01.2000)
- Preso atto che con circolare n. 114/E del 25 maggio 1999 il Ministero delle Finanze, in recepimento del parere prot. 1279/98 del 24 novembre 1998 reso dal Consiglio di Stato, ha revocato quanto espresso con la circolare n. 318/E del 14 dicembre 1995 in cui veniva negata l’estensione automatica della aliquota ridotta alle pertinenze dell’abitazione principale agevolata, esprimendo quindi parere favorevole all’identità di trattamento fiscale fra l’abitazione principale e le sue pertinenze, nel preminente rilievo che la "prima casa" deve ritenersi comprensiva anche delle sue pertinenze venendosi così a configurare un complesso unitario di beni, il Comune di Alba disciplina l’estensione delle agevolazioni deliberate per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle relative pertinenze.
- Richiamati l’art. 817 del Codice civile "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima." e l’art. 818 del Codice civile "gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. …omissis…"
- Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, con conseguente estensione delle agevolazioni previste, le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte a catasto, a condizione che le stesse siano:
- utilizzate direttamente e possedute da chi utilizza e possiede l’abitazione principale;
- comprese nella categoria catastale C/6 ed utilizzate come rimesse o autorimesse;
- in numero massimo di due;
- ubicate nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell’unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistate con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell’Imposta di Registro, siano vincolate all’unità immobiliare principale e beneficino delle agevolazioni per la prima casa.
Qualora le pertinenze dell’abitazione principale soddisfino le succitate condizioni di cui alle lettere a), b) e c) e non quelle precedentemente elencate al primo periodo della presente lettera d), possono essere vincolate all’unità immobiliare principale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
I soggetti passivi tenuti alla presentazione di dichiarazione ICI, ai sensi del comma 4, art.10, D.Lgs.n°504/92 e s.m.i., che beneficiano dell’estensione alle pertinenze delle agevolazioni previste per l’abitazione principale devono riportare, nello spazio "annotazioni" della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui dette agevolazioni sono applicate, gli identificativi delle unità immobiliari utilizzate come pertinenza nonché l’indicazione "pertinenze dell’abitazione principale"; qualora non vi sia obbligo di presentazione di detta dichiarazione per assenza di variazioni, devono consegnare al Comune, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui dette agevolazioni sono inizialmente applicate, apposita comunicazione su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, con indicazione di tutti gli elementi utili per la liquidazione dell’imposta dovuta. Medesime modalità e termini sono previsti per la comunicazione di cessazione di applicazione delle agevolazioni.
Il competente Ufficio è tenuto a dare la massima pubblicità alla presente disposizione.
- In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal comma precedente è applicata la sanzione amministrativa per "omissione o errore non incidente sull’ammontare dell’imposta", la cui misura, tra il minimo ed il massimo previsto dalla Legge, è demandata a provvedimento (Determinazione dirigenziale) del Funzionario responsabile dell’Imposta. La sanzione non è comunque irrogata qualora il contribuente ottemperi agli obblighi previsti dal comma precedente prima dell’inizio della procedura di accertamento.
- Non spettano ulteriori detrazioni di imposta per le pertinenze dell’abitazione principale. L’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze come sopra specificate, appartenenti al titolare dell’abitazione principale.
- Nella deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta, può essere previsto l’obbligo e la scadenza, per il contribuente che intende usufruire delle eventuali agevolazioni approvate, di presentazione di dichiarazioni, su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi o comunque contenenti i dati richiesti, al fine di attestare il possesso di requisiti, di identificare gli immobili a cui le agevolazioni sono applicate, ecc.
- Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall’entrata in vigore di un qualsiasi vincolo normativo che, fermo restando la previsione di utilizzabilità dell’area a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, non consenta di fatto l’edificazione; detto periodo di tempo non è, comunque, eccedente cinque anni.
- Il rimborso di cui al comma 1 spetta a condizione che:
- la domanda di rimborso venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo definitivo di inedificabilità;
- non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate;
- le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che istituiscono il predetto vincolo definitivo di inedificabilità, abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti.
- La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, come da proposta di apposita Commissione.
- La composizione ed il funzionamento della predetta Commissione sono disciplinati da apposito regolamento di competenza della Giunta Comunale.
- Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall’Amministrazione.
- Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma l del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992.
- Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l’imposta sia stata assolta totalmente per l’anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.
Articolo 7 - Differimento dei versamenti
- Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da:
- gravi calamità naturali;
- particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione.
- In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, una percentuale del gettito è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
- A tal fine la Giunta municipale determina preventivamente, con delibera adottata contestualmente alla adozione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), l’importo destinato all’attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario, su proposta del suo Responsabile, in ragione degli obiettivi che dovranno essere raggiunti.
- Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.
- Divenuta esecutiva la Deliberazione Consiliare di adozione, il regolamento:
- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata A/R ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.
Per informazioni:
Ufficio Tributi
Tel. 0173 292253 – 292251
Fax 0173 35896 tributi@comune.alba.cn.it