-ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2008
(confermate con deliberazione della Giunta Comunale N. 437 del 16/11/2007 e del Consiglio Comunale N. 122 del 21/12/2007)

5,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite dal vigente Regolamento I.C.I., intendendo tali solo quelle unità immobiliari che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel Comune di Alba, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo;

6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria);

4 per mille (ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449 - aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, con precisazione che detta aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. I proprietari, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. relativa all’anno in cui hanno avuto inizio i lavori, dichiarazione attestante che gli interventi rientrano tra quelli specificati, con indicazione degli estremi del Permesso di Costruire/D.I.A., la data di inizio dei lavori e gli estremi catastali delle unità immobiliari interessate, pena la decadenza dal beneficio;

4 per mille (ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i.), applicabile per un periodo non superiore a due anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. Dette imprese, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. relativa all’anno in cui ha inizio l’utilizzo dell’agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l’aliquota è applicata, nonché la decorrenza dell’applicazione dell’aliquota, pena la decadenza dal beneficio;

3 per mille relativamente alle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998. L’aliquota agevolata è applicata dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell’imposta. La misura deliberata nell’anno di sottoscrizione è applicata per l’intera durata del contratto, pur in presenza di successive variazioni di aliquota relative alla fattispecie in parola. Per usufruire dell'aliquota ridotta, gli interessati devono presentare all’Ufficio Tributi copia del contratto di locazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. relativa all’anno di stipula, pena la decadenza dal beneficio.


Si rende noto che, secondo quanto riportato nel decreto legge approvato il 21 maggio 2008 dal Consiglio dei Ministri, sono escluse dal pagamento dell'imposta le abitazioni principali e le relative pertinenze (come individuate dal regolamento comunale), ad eccezione delle abitazioni di lusso accatastate in categoria A1, A8, A9.
Ulteriori comunicazioni saranno disponibili non appena sarà pubblicato il testo definitivo del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Anziani e disabili
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.



Euro 103,29 la detrazione da applicare al totale dell’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal vigente Regolamento ICI.