(approvate con deliberazione della Giunta
Comunale N. 547 del 28/11/2003 e del Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003) |
5,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite dal vigente Regolamento ICI, intendendo tali solo quelle unità immobiliari che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel Comune di Alba, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo; 6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria); 4 per mille (ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n. 449 - aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, con precisazione che detta aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. I proprietari, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’inizio dei lavori, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che gli interventi rientrano tra quelli specificati, con indicazione degli estremi della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune, la data di inizio dei lavori e gli estremi catastali delle unità immobiliari interessate; 4 per mille (ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i.), applicabile per un periodo non superiore a due anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. Dette imprese, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio l’utilizzo dell’agevolazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l’aliquota è applicata, nonché la decorrenza dell’applicazione dell’aliquota; 3 per mille, proseguendo nella fase triennale di sperimentazione, relativamente alle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998. L’aliquota agevolata è applicata dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell’imposta. La misura deliberata nell’anno di sottoscrizione è applicata per l’intera durata del contratto, pur in presenza di successive variazioni di aliquota relative alla fattispecie in parola. Per usufruire dell'aliquota ridotta, gli interessati devono presentare all’Ufficio Tributi copia del contratto di locazione, entro il mese successivo a quello di stipula, pena la decadenza dal beneficio.
a) possesso, alla data del 31/12/2003, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dell’eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprietà immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il possesso di terreni e di ogni altra unità immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l’utilizzo della maggiore detrazione; b) reddito dei soggetti passivi occupanti
l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 2003,
non superiore
complessivamente
ad €.14.500,00 annui lordi; nel computo vanno inclusi tutti i redditi,
anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio: c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), appartengono a famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore ad €.19.500,00 annui lordi; d) esclusione della maggiore detrazione delle unità immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9; e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di €.103,29; f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c); g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l’applicazione della maggiore detrazione entro il 20 dicembre 2004 su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi. Si precisa che l’elevazione della detrazione può essere
esercitata solo dai soggetti che rispondono ai requisiti sopra riportati,
previa presentazione, da parte degli stessi, di relativa dichiarazione
su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi. E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. |
|