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ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2003 (approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 496
del 26.11.2002 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del
23.12.2002) 1)
aliquote: -
5,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e le relative pertinenze come definite dal vigente Regolamento
ICI, intendendo tali solo quelle unità immobiliari che il soggetto passivo
(proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione
sull'immobile), residente nel Comune di Alba, occupa o utilizza
direttamente a scopo abitativo; -
6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota
ordinaria); -
4 per mille (ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge
27.12.1997, n. 449 - aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguono
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all’utilizzo di sottotetti, con precisazione che detta aliquota è applicata
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la
durata di tre anni dall’inizio dei lavori. I proprietari, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota agevolata, devono presentare all’Ufficio
Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’inizio
dei lavori, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che gli
interventi rientrano tra quelli specificati, con indicazione degli estremi
della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune, la data di inizio dei
lavori e gli estremi catastali delle unità immobiliari interessate; -
4 per mille (ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs.
30.12.1992, n. 504 e s.m.i.), applicabile per un periodo non superiore a due
anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la
costruzione e l’alienazione di immobili. Dette imprese, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota agevolata, devono presentare all’Ufficio
Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui
ha inizio l’utilizzo dell’agevolazione, dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione
dei fabbricati ai quali l’aliquota è applicata, nonché la decorrenza dell’applicazione
dell’aliquota; -
3,5 per mille relativamente alle unità immobiliari locate a soggetti
che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli
accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei
conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998. L’aliquota
agevolata è applicata dal mese di stipula del contratto di locazione, in base
ai meccanismi generali di applicazione dell’imposta. La misura vigente
nell’anno di stipula potrà essere applicata per tre anni, comprendendo nel
periodo quello in cui il contratto è sottoscritto. Per usufruire
dell'aliquota ridotta, gli interessati dovranno presentare all’Ufficio
Tributi copia del contratto di locazione, entro il mese successivo a quello
di stipula, pena la decadenza dal beneficio. 2)
detrazioni: Euro 103,29 la
detrazione da applicare al totale dell’imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal
vigente Regolamento ICI, elevabile a Euro 258,23 secondo i criteri e
le procedure sottoelencati: a) possesso,
alla data del 31/12/2002, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e dell’eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in
categoria C/6), quali uniche proprietà immobiliari del soggetto o soggetti
passivi e degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il possesso di
terreni e di ogni altra unità immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude
l’utilizzo della maggiore detrazione; b)
reddito dei soggetti passivi
occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno
2002, non superiore complessivamente ad Euro 13.427,88 annui lordi; nel
computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad
esempio: -
rendita catastale degli
immobili posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza); -
pensioni sociali, militari,
indennità di accompagnamento, ecc.; c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), appartengono a famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore ad Euro 18.075,99 annui lordi; d) esclusione della maggiore detrazione delle unità immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9; e) la
maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria
detrazione di Euro 103,29; f) concessione
della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che
versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a
prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c); g)
presentazione di
dichiarazione di possesso dei requisiti per l’applicazione della maggiore
detrazione entro il 20 dicembre 2003 su modulo
predisposto dall'Ufficio Tributi. Si precisa, a titolo di interpretazione autentica,
che l’elevazione della detrazione può essere esercitata solo dai soggetti che
rispondono ai requisiti sopra riportati, previa presentazione, da parte degli
stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi. Di tale beneficio di elevazione della detrazione
non potevano e non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case
popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti
medesimi risultano essere soggetto passivo dell’imposta. 3)
E’ considerata direttamente
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata. |