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ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2001 (approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 585
del 28.11.2000 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del
18.12.2000) 1)
aliquote: -
5,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e le relative pertinenze come definite dal vigente Regolamento
ICI, intendendo tali solo quelle unità immobiliari che il soggetto passivo
(proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione
sull'immobile), residente nel Comune di Alba, occupa o utilizza
direttamente a scopo abitativo; -
6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota
ordinaria); -
4 per mille (ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997,
n. 449 - aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguono interventi
volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di
sottotetti, con precisazione che detta aliquota è applicata limitatamente
alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall’inizio dei lavori. I proprietari, ai fini dell’applicazione
dell’aliquota agevolata, devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune,
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’inizio dei lavori,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che gli interventi
rientrano tra quelli specificati, con indicazione degli estremi della
Concessione Edilizia rilasciata dal Comune, la data di inizio dei lavori e
gli estremi catastali delle unità immobiliari interessate; -
4 per mille (ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs.
30.12.1992, n. 504 e s.m.i.), applicabile per un periodo non superiore a due
anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la
costruzione e l’alienazione di immobili. Dette imprese, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota agevolata, devono presentare all’Ufficio
Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui
ha inizio l’utilizzo dell’agevolazione, dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione
dei fabbricati ai quali l’aliquota è applicata, nonché la decorrenza
dell’applicazione dell’aliquota. 2)
detrazioni: L.200.000 la
detrazione da applicare al totale dell’imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal
vigente Regolamento ICI, elevabile a L.500.000 secondo i criteri e le
procedure sottoelencati: a) possesso, alla data del
31/12/2000, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
dell’eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali
uniche proprietà immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri
componenti della famiglia anagrafica. Il possesso di terreni e di ogni altra
unità immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l’utilizzo della
maggiore detrazione; b)
reddito dei soggetti
passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito
nell'anno 2000, non superiore complessivamente a L.26.000.000 annue lorde;
nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali
ad esempio: -
rendita catastale degli
immobili posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza); -
pensioni sociali, militari,
indennità di accompagnamento, ecc.; c) esclusione della maggiore
detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui
alle precedenti lettere a) e b), appartengono a famiglie anagrafiche aventi
un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore a
L.35.000.000 annue lorde; d) esclusione
della maggiore detrazione delle unità immobiliari censite in catasto alle
categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9; e) la
maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria
detrazione di L.200.000; f) concessione
della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che
versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a
prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c); g)
presentazione di
dichiarazione di possesso dei requisiti per l’applicazione della maggiore
detrazione entro il 30 giugno 2001 su modulo
predisposto dall'Ufficio Tributi. Si precisa, a titolo di interpretazione autentica,
che l’elevazione della detrazione può essere esercitata solo dai soggetti che
rispondono ai requisiti sopra riportati, previa presentazione, da parte degli
stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi. Di tale beneficio di elevazione della detrazione
non potevano e non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case
popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti
medesimi risultano essere soggetto passivo dell’imposta. 3)
E’ considerata direttamente
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata. |